Convenzione
Art. XIX
In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XIX
1. La Commissione per il regolamento delle richieste agisce in conformità delle disposizioni dell'articolo XII.
2. La decisione della Commissione ha carattere definitivo e vincolante se le parti hanno così convenuto; altrimenti, la Commissione emette un parere definitivo, che vale come raccomandazione, che le parti si impegnano a prendere in considerazione in buona fede. La Commissione specifica i motivi della sua decisione o del suo parere.
3. La Commissione emette la propria decisione o il proprio parere il più rapidamente possibile e non oltre un anno dalla data della sua costituzione, a meno che una proroga di tale termine non sia ritenuta necessaria dalla Commissione.
4. La Commissione rende pubblica la propria decisione o il proprio parere. Essa rilascia copia certificata della propria decisione o del proprio parere a ciascuna delle parti e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xix