Convenzione
Art. XXIII
In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XXIII
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli altri accordi internazionali in vigore sulle relazioni fra gli Stati parti di tali accordi.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedirà agli Stati di concludere accordi internazionali che confermino, completino o sviluppino le sue disposizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xxiii