Convenzione

Art. XXVII

In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XXVII Gli Stati parti della presente Convenzione possono, un anno dopo la sua entrata in vigore, comunicare le proprie intenzioni di recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta ai Governi depositari. Tale recesso avrà effetto un anno dopo la data di ricezione di tale notifica.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xxvii

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