Art. 2

In vigore dal 4 lug 1976
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1976 LEONE MORO - RUMOR - BONIFACIO - COLOMBO - FORLANI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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