Convenzione

Art. XXIV

In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XXIV 1. La presente Convenzione è aperta a tutti gli Stati per la firma. Uno Stato che non firmi la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo può aderirvi in qualsiasi momento. 2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli Stati Uniti d'America, che sono qui designati Governi depositari. 3. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica. 4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o adesione siano depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 5. I Governi depositari informeranno tempestivamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ogni firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratifica e di adesione alla presente Convenzione, della data della sua entrata in vigore e di ogni altra notizia. 6. La presente Convenzione sarà registrata dai Governi depositari conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
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