Art. XXVII
Convenzione

Art. XXVII

27 / 28
In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XXVII Gli Stati parti della presente Convenzione possono, un anno dopo la sua entrata in vigore, comunicare le proprie intenzioni di recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta ai Governi depositari. Tale recesso avrà effetto un anno dopo la data di ricezione di tale notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xxvii