Convenzione

Art. III

In vigore dal 4 lug 1976
Articolo III In caso di danno causato, in luogo diverso dalla superficie terrestre, ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, da parte di un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, quest'ultimo è responsabile soltanto se il danno è dovuto a sua colpa o a colpa di persone di cui a tenuto a rispondere.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-iii

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