Convenzione

Art. I

In vigore dal 4 lug 1976
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI Gli Stati parti della presente Convenzione Riconoscendo il comune interesse di tutta l'umanità di promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, Richiamandosi al Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti, Prendendo in considerazione che, nonostante le misure precauzionali da adottarsi da parte degli Stati e delle organizzazioni intergovernative internazionali che si occupano del lancio degli oggetti spaziali, tali oggetti possono causare danni, Riconoscendo la necessità di elaborare efficaci norme e procedure internazionali concernenti la responsabilità per danni causati da oggetti spaziali e di assicurare, in particolare, il tempestivo pagamento ai sensi della presente Convenzione di un totale ed equo risarcimento alle vittime di tali danni, Ritenendo che la istituzione di tali norme e procedure contribuirà al rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dell'esplorazione e dell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, Hanno concordato quanto segue: Ai fini della presente Convenzione: a) per "danni" si intendono la perdita della vita, le lesioni personali o altri danni alla salute; perdita o danni ai beni degli Stati o delle persone, fisiche o giuridiche, o ai beni delle organizzazioni intergovernative internazionali; b) il termine "lancio" include anche i tentativi di lancio; c) per "Stato di lancio" si intende: i) uno Stato che lancia o provvede al lancio di un oggetto spaziale; ii) uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni viene lanciato un oggetto spaziale; d) il termine "oggetto spaziale" include gli elementi di un oggetto spaziale nonché il suo veicolo di lancio e le sue parti.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-i

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