Convenzione
Art. I
In vigore dal 4 lug 1976
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI
Gli Stati parti della presente Convenzione Riconoscendo il comune interesse di tutta l'umanità di promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici,
Richiamandosi al Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti,
Prendendo in considerazione che, nonostante le misure precauzionali da adottarsi da parte degli Stati e delle organizzazioni intergovernative internazionali che si occupano del lancio degli oggetti spaziali, tali oggetti possono causare danni,
Riconoscendo la necessità di elaborare efficaci norme e procedure internazionali concernenti la responsabilità per danni causati da oggetti spaziali e di assicurare, in particolare, il tempestivo pagamento ai sensi della presente Convenzione di un totale ed equo risarcimento alle vittime di tali danni,
Ritenendo che la istituzione di tali norme e procedure contribuirà al rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dell'esplorazione e dell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici,
Hanno concordato quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione:
a) per "danni" si intendono la perdita della vita, le lesioni
personali o altri danni alla salute; perdita o danni ai beni degli
Stati o delle persone, fisiche o giuridiche, o ai beni delle
organizzazioni intergovernative internazionali;
b) il termine "lancio" include anche i tentativi di lancio;
c) per "Stato di lancio" si intende:
i) uno Stato che lancia o provvede al lancio di un oggetto spaziale;
ii) uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni viene lanciato un oggetto spaziale;
d) il termine "oggetto spaziale" include gli elementi di un oggetto spaziale nonché il suo veicolo di lancio e le sue parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-i