Art. II
Convenzione

Art. II

2 / 28
In vigore dal 4 lug 1976
Articolo II Lo Stato di lancio ha la totale responsabilità di risarcire i danni causati dal proprio oggetto spaziale sulla superficie della terra o ad aeromobili in volo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-ii