Convenzione

Art. XX

Ratifica, Accettazione e Approvazione

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XX. Ratifica, Accettazione e Approvazione La presente Convenzione è soggettata a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, che sarà il Governo depositario.
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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-xx

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