Convenzione
Art. XX
20 / 25Ratifica, Accettazione e Approvazione
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XX.
Ratifica, Accettazione e Approvazione
La presente Convenzione è soggettata a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, che sarà il Governo depositario.
Storico versioni
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