Convenzione
Art. XXIV
Denuncia
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XXIV.
Denuncia
Qualunque Parte potrà denunciare in qualunque momento la presente Convenzione mediante notifica scritta al Governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il Governo depositario avrà ricevuto la notificazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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