Convenzione

Art. XXIV

Denuncia

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XXIV. Denuncia Qualunque Parte potrà denunciare in qualunque momento la presente Convenzione mediante notifica scritta al Governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il Governo depositario avrà ricevuto la notificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-xxiv

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