Convenzione

Art. XXIII

Riserve

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XXIII. Riserve 1. La presente Convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente Articolo nonché degli Articoli XV e XVI. 2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a: a) qualunque specie compresa nelle Appendici I, II e III; b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'Appendice III. 3. Finché una delle Parti della presente Convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente Articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non Parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato specificato nella detta riserva.
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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-xxiii

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