Convenzione
Art. XXI
Adesione
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XXI.
Adesione
La presente Convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-xxi