Convenzione
Art. XVII
Emendamenti alla Convenzione
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XVII.
Emendamenti alla Convenzione
1. La Segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle Parti, convocherà una riunione straordinaria della Conferenza delle Parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente Convenzione.
Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A tale scopo, "Parti presenti e votanti" significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.
2. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della Conferenza.
3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le Parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle Parti avranno depositato presso il Governo Depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra Parte 60 giorni dopo che detta Parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-xvii