Convenzione
Art. XIV
Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XIV.
Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali
1. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle Parti di adottare:
a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle Appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa;
oppure
b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle Appendici I, II o III.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle Parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle Parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.
3. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.
4. Uno Stato Parte della presente Convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra Convenzione o di un'altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'Appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta Convenzione o del detto accordo internazionale.
5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, per l'esportazione d'uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente Articolo si richiederà soltanto un certificato di un'Autorità amministrativa dello Stato dove avviene l'introduzione, che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.
6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, convocata in conformità alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nè le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare, e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.
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