Convenzione

Art. XVIII

Risoluzione di controversie

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XVIII. Risoluzione di controversie 1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le Parti in controversia. 2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja e le Parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.
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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-xviii

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