Convenzione

Art. XXII

Entrata in vigore

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XXII. Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il Governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-xxii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo