Convenzione

Art. XII

La Segreteria

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XII. La Segreteria 1. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente fornirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il Direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche. 2. Le funzioni della Segreteria comprenderanno le seguenti: a) organizzare le Conferenze delle Parti e prestar loro i necessari servizi; b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli Articoli XV e XVI della presente Convenzione; c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla Conferenza delle Parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente Convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione; d) studiare le informazioni delle Parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente Convenzione; e) segnalare all'attenzione delle Parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente Convenzione; f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle Parti, edizioni revisionate delle Appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette Appendici; g) preparare rapporti annuali per le Parti in merito alle attività della Segreteria e sull'applicazione della presente Convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle Parti; h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente Convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica; e i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle Parti.
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