Convenzione
Art. X
Commercio con Stati che non sono Parti della Convenzione
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO X.
Commercio con Stati che non sono Parti della Convenzione
Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le Parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle Autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente Convenzione.
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