Convenzione

Art. VII

Esenzioni e altre Disposizioni speciali in relazione al commercio

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO VII. Esenzioni e altre Disposizioni speciali in relazione al commercio 1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio, o nel territorio, di una Parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale. 2. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente Convenzione rispetto a detto specimen, le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto. 3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi: a) nel caso di specimens iscritti nell'Appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure b) nel caso di specimens iscritti nell'Appendice II: i) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta; ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario; iii) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens; a meno che un'Autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente Convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen. 4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'Appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'Appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati specimens delle specie iscritte nell'Appendice II. 5. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa Autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli Articoli III, IV o V. 6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'Autorità amministrativa. 7. Un'Autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli Articoli II, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che: a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all'Autorità amministrativa; b) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo; c) l'Autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.
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