Convenzione
Art. VIII
Misure che dovranno essere prese dalle Parti
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO VIII.
Misure che dovranno essere prese dalle Parti
1. Le Parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime.
Queste misure comprenderanno:
a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;
b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione.
2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, qualunque Parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente Convenzione.
3. Per quanto possibile, le Parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle Parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le Parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.
4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo:
a) lo specimen sarà affidato ad una Autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;
b) l'Autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un Centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta Autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente Convenzione; e
c) l'Autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'Autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la Segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del Centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.
5. Un Centro di osservazione e salvaguardia come definito dal paragrafo 4 del presente Articolo, è un'istituzione designata da un'Autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.
6. Ognuna delle Parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III i quali registri dovranno contenere:
a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori; e
b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e i tipi di specimens, i nomi delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III, e se nel caso, la grandezza e il sesso dei detti specimens.
7. Ognuna delle Parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare:
a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso (b) del paragrafo 6 del presente
Articolo; e
b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente Convenzione.
8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente Articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.
Storico versioni
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