Convenzione

Art. III

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice 1

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO III. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice I 1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente Articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti: a) un'Autorità Scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata; b) un'Autorità Amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato; c) un'Autorità Amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti; d) un'Autorità Amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto specimen. 3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'Autorità Scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie; b) un'Autorità Scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura; c) un'Autorità Amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali. 4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'Autorità Amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti; c) un'Autorità Amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente. 5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggettata alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'Autorità Amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti: a) una Autorità scientifica dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie; b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura; c) un'Autorità amministrativa dello Stato, nel quale, lo specimen è stato introdotto, avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.
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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-iii

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