Convenzione

Art. V

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice III

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO V. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice III 1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato; b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell'Appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III, di un permesso d'esportazione. 4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.
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Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice III (Art. V Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo