Convenzione

Art. I

Definizioni

In vigore dal 10 mar 1976
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Gli Stati Contraenti, riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche; riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatica; riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale; convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo: hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. Definizioni Ai fini della presente Convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano: a) "Specie": ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato; b) "Specimen": i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti; ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle Appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta Appendice; iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'Appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice II o nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette Appendici; c) "Commercio": l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare; d) "Riesportazione": l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato; e) "Introduzione con provenienza dal mare": il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato; f) "Autorità scientifica": un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX; g) "Autorità Amministrativa": un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX; h) "Parte": uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-i

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