Convenzione
Art. VI
Permessi e certificati
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO VI.
Permessi e certificati
1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.
2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'Appendice IV; esso non sarà valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.
3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'Autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dalla Autorità amministrativa.
4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'Autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.
5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens.
6. Un'Autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen.
7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'Autorità Amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.
Storico versioni
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