Convenzione

Art. 21

In vigore dal 7 gen 1976
. Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-21

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