Convenzione
Art. 22
In vigore dal 7 gen 1976
.
Ogni controversia tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla detta Convenzione, sarà portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-22