Convenzione
Art. 24
In vigore dal 7 gen 1976
.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell' della presente Convenzione:
a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli ;
b) della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore in base all';
c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli ;
d) delle denuncie notificate in base all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-24