Convenzione

Art. 24

In vigore dal 7 gen 1976
. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell' della presente Convenzione: a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli ; b) della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore in base all'; c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli ; d) delle denuncie notificate in base all'.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-24

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