Convenzione
Art. 25
In vigore dal 7 gen 1976
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1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell' della Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.
(Seguono le firme)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-25