Convenzione

Art. 23

In vigore dal 7 gen 1976
. 1. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare al riguardo di tale richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-23

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