Convenzione
Art. 19
In vigore dal 7 gen 1976
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1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-19