Convenzione
Art. 16
In vigore dal 7 gen 1976
.
Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire una controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente dalle altre procedure di definizione di vertenze o tacitazioni di lagnanze in materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni, nè vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per la definizione di una controversia, in base agli accordi internazionali generali o particolari che li legano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-16