Convenzione
Art. 18
In vigore dal 7 gen 1976
.
1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell' della Convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-18