Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 9 set 1975
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Lo Stato richiesto può, inoltre, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, respingere la richiesta:
(a) se la persona o le persone che esercitano la patria potestà o che hanno il minore in custodia si trovano sul territorio dello Stato richiesto o si oppongono al rimpatrio;
(b) se il rimpatrio è ritenuto contrario agli interessi del minore, in particolare ove quest'ultimo abbia vincoli familiari o sociali effettivi in tale Stato o quando il rimpatrio sia incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata in detto Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-8