Convenzione›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 9 set 1975
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Quando una persona viene rimpatriata in base alle disposizioni del presente titolo, nessun procedimento può venire iniziato o continuato nei suoi con fronti nello Stato richiedente per fatti commessi prima del suo rimpatrio, a meno che lo Stato richiesto non vi consenta espressamente. Tale consenso è del pari richiesto per l'esecuzione di una condanna penale restrittiva della libertà o di pena più grave, pronunciata nello Stato richiedente prima del rimpatrio.
Il consenso di cui al paragrafo 1 è regolato dalle norme applicabili nello Stato richiesto in materia di estradizione o da ogni altra norma stabilita in tale Stato per l'applicazione del presente articolo.
Il consenso non può essere rifiutato nel caso in cui lo Stato richiesto sia tenuto ad accordare l'estradizione quando questa venga richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-13