Convenzione›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 9 set 1975
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Se la richiesta viene accolta, le autorità competenti dello Stato richiedente e quelle dello Stato richiesto determinano di comune accordo e nel modo più sollecito la procedura relativa al rimpatrio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-10