ConvenzioneTitolo II

Art. 10

In vigore dal 9 set 1975
. Se la richiesta viene accolta, le autorità competenti dello Stato richiedente e quelle dello Stato richiesto determinano di comune accordo e nel modo più sollecito la procedura relativa al rimpatrio.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-10

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