Convenzione›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 9 set 1975
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Lo Stato richiesto può adottare le misure provvisorie necessarie per il rimpatrio e, in particolare, porre il minore in un istituto per la protezione della gioventù.
Può porre fine in ogni momento a tali misure che vengono a cessare, in ogni caso, allo spirare di un termine di 30 giorni se la richiesta non è stata accolta. Tali misure provvisorie sono regolate dal diritto interno dello Stato richiesto.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-11