ConvenzioneTitolo II

Art. 6

In vigore dal 9 set 1975
. Lo Stato richiesto darà un seguito favorevole ad ogni richiesta di rimpatrio che sia in conformità delle norme della presente convenzione e basata sull', paragrafo 1, a meno che non eserciti la facoltà di respingerla in base agli .
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-6

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