Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 9 set 1975
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Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di formulare, emettere e ricevere le domande di rimpatrio. Tale designazione viene notificata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-3