ConvenzioneTitolo I

Art. 2

In vigore dal 9 set 1975
. La presente convenzione si applica ai minori che si trovano sul territorio di uno Stato contraente e il cui rimpatrio è richiesto da un altro Stato contraente per una delle seguenti ragioni: (a) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiesto è contraria alla volontà della persona o delle persone che esercitano nei suoi confronti la patria potestà; (b) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti dalle autorità competenti dello Stato richiedente; (c) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiedente è necessaria e motivo di una procedura intesa ad adottare nei suoi confronti misure protettive o rieducative. La presente conversazione si applica altresì per il rimpatrio dei minori che si trovano sul territorio di uno Stato contraente allorchè tale Stato reputi la loro presenza contraria ai propri interessi od a quelli degli stessi minori, sempre che la legislazione di detto Stato ne permetta l'allontanamento dal proprio territorio.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-2

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