Convenzione›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 9 set 1975
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La richiesta può essere respinta:
(a) se il minore ha, in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, la capacità di fissare da solo la propria residenza o se una tale capacità deriva dalla legislazione interna dello Stato richiesto;
(b) se la richiesta è basata sull', paragrafo 1 (a) e tende a sottoporre il minore all'autorità di persone che non esercitino la patria potestà in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto o che non esercitino la patria potestà in base alla legislazione interna dello Stato richiesto;
(c) se lo Stato richiesto ritiene che lo Stato richiedente non sia competente ad adottare le misure di cui all', paragrafo 1 (b) e (c);
(d) se lo Stato richiesto ritiene che il rimpatrio del minore sia contrario al proprio ordine pubblico;
(e) se il minore è cittadino dello Stato richiesto;
(f) se si tratta di un minore che sia cittadino di uno Stato non contraente, il cui rimpatrio sarebbe incompatibile con gli impegni esistenti fra tale Stato e lo Stato richiesto.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-7