ConvenzioneTitolo II

Art. 9

In vigore dal 9 set 1975
. Lo Stato richiesto può aggiornare la propria decisione sulla richiesta: (a) se la patria potestà, sulla quale è basata la richiesta, viene contestata per motivi seri; (b) se ritiene necessario perseguire il minore per un reato o di sottoporlo a sanzione penale restrittiva della libertà.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-9

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