Accordo

Art. XIV

In vigore dal 9 ott 1975
Articolo XIV. Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verrà registrato presso il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-xiv

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo