Art. 2
In vigore dal 9 ott 1975
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, degli , degli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell'articolo precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 giugno 1975
LEONE
MORO - RUMOR -
VISENTINI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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