Art. 2

In vigore dal 9 ott 1975
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, degli , degli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell'articolo precedente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 giugno 1975 LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-rd-2

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