Art. 1

In vigore dal 9 ott 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: a) Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24 maggio 1967); b) Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note. (Abidjan, 19 febbraio 1968); c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969); d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970); e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971); f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971); g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972); h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).
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