Art. 1
In vigore dal 9 ott 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati:
a) Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24 maggio 1967);
b) Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note. (Abidjan, 19 febbraio 1968);
c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969);
d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970);
e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971);
f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971);
g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972);
h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-rd-1