Accordo

Art. XIII

In vigore dal 9 ott 1975
Articolo XIII. Ciascuna Parte contraente può in ogni momento comunicare all'altra il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale comunicazione verrà inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.). Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente accordo avrà termine dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la comunicazione si riterrà ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-xiii

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