Accordo

Art. VIII

In vigore dal 9 ott 1975
Articolo VIII. Ciascuna Parte contraente accorda all'impresa designata dall'altra Parte contraente il diritto di rimettere alla propria direzione gli introiti, in eccedenza alle spese sostenute, percepiti nel territorio della prima Parte contraente nella valuta straniera in cui siano stati pagati. Per gli introiti in valuta locale, ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dall'altra Parte contraente, il diritto di rimettere alla propria direzione gli introiti percepiti in eccedenza alle spese sostenute nel territorio della prima Parte contraente, al tasso di cambio ufficiale.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-viii

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