Accordo

Art. V

In vigore dal 9 ott 1975
Articolo V. 1. Le imprese designate da ciascuna Parte contraente ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti devono fornire la capacità adeguata a soddisfare le normali e ragionevolmente prevedibili necessità del traffico aereo di tali servizi. 2. Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti concorderanno sull'applicazione pratica dei principi elencati al precedente paragrafo 1. 3. Le intese così raggiunte resteranno in vigore sino a quando non saranno concordati dei nuovi accordi dalle autorità aeronautiche, sia mediante consultazioni dirette che mediante approvazione delle intese raggiunte dalle imprese designate. 4. Gli orari dei servizi saranno sottoposti per l'approvazione alle autorità aeronautiche, almeno trenta giorni prima della data della loro entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-v

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Art. V Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972). — Testo vigente | Portale Normativo