Accordo
Art. V
In vigore dal 9 ott 1975
Articolo V.
1. Le imprese designate da ciascuna Parte contraente ai fini
dell'esercizio dei servizi convenuti devono fornire la capacità adeguata a soddisfare le normali e ragionevolmente prevedibili necessità del traffico aereo di tali servizi.
2. Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti
concorderanno sull'applicazione pratica dei principi elencati al precedente paragrafo 1.
3. Le intese così raggiunte resteranno in vigore sino a quando non
saranno concordati dei nuovi accordi dalle autorità aeronautiche, sia mediante consultazioni dirette che mediante approvazione delle intese raggiunte dalle imprese designate.
4. Gli orari dei servizi saranno sottoposti per l'approvazione alle
autorità aeronautiche, almeno trenta giorni prima della data della loro entrata in vigore.
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