Accordo

Art. VII

In vigore dal 9 ott 1975
Articolo VII. a) Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dei dazi doganali, spese di ispezione e da altri diritti od oneri. b) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa, anche quando tali provviste siano usate e consumate in volo su tale territorio. Detti materiali non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente. c) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente dall'altra Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata da quest'ultima, impegnata nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti dai dazi doganali, spese di ispezione e da altri diritti od oneri. d) I carburanti e gli olii lubrificanti che gli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti dai diritti doganali, spese di ispezione ed altri diritti o tasse. Uguale esenzione è accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorità dell'altra Parte contraente. e) I materiali che godono delle esenzioni di cui al presente articolo non possono essere usati per usi diversi dai servizi di volo. Nel caso in cui tali materiali non possano essere usati o consumati, essi devono essere riesportati, a meno che non venga accordata la nazionalizzazione in base alle norme in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione debbono rimanere sotto controllo e supervisione doganale. f) Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate all'osservanza di particolari formalità, normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi resi.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-vii

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